Fideiussione Omnibus

Fideiussione omnibus

La fideiussione omnibus è nulla se ricalca lo schema ABI 2005, così ha deciso la Corte di Cassazione n.29810/2017 e le Sezioni Unite 41994_2021

La fideiussione omnibus è un contratto tipico della prassi bancaria, attraverso il quale il fideiussore garantisce tutte le obbligazioni che il debitore assume nei confronti del creditore; è disciplinata dall’art. 1936 del codice civile: "È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza."

La garanzia omnibus viene di norma richiesta nei casi in cui le valutazioni sul merito di credito segnalano elementi di incertezza circa la capacità di rimborso del debitore e non sono disponibili garanzie di natura reale.

Dal punto di vista del creditore, vi sono due elementi in grado di incidere sulla valutazione ex ante del merito creditizio:

  1. il rischio di insolvenza della controparte
  2. la quota di credito che non sarà possibile recuperare in caso di inadempimento

La fideiussione omnibus ha quindi funzione di contenimento del rischio di credito.

La letteratura economica sottolinea i benefici delle garanzie nella concessione del credito: alcune conferme in questo senso vengono da verifiche empiriche, che sembrano confermare la funzione delle garanzie nel mitigare la rischiosità ex ante dei debitori e ridurre il tasso d’interesse sul credito, a parità di altre determinanti.

Le clausole vietate

Lo schema contrattuale delle fideiussioni è caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus: in forza di essa, il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.

Per essere valida non deve superare un determinato limite economico e non deve essere sproporzionata rispetto al debito che copre.

Le clausole che violano la concorrenza sono quelle di "sopravvivenza", "reviviscenza" e "rinuncia". In merito si sono pronunciati diversi tribunali accogliendo i ricorsi dei fideiussori e liberandoli dal debito.

Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti»

Le Sez. Unite specificano altresì: “E tuttavia, qualora le parti, all’esito di tale indicazione officiosa, omettano un’espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l’originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo.”

In altre parole, il fideiussore deve proporre domanda di nullità parziale delle fideiussioni di cui è causa.

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