Tasso leasing: ricalcolo al tasso BOT

Tasso leasing, cosa succede se la banca applica un tasso maggiore rispetto a quanto convenuto in contratto…

Una banca deposita domanda di arbitrato per un contratto di leasing, risolto dalla banca stessa, nei confronti di un nostro cliente. La banca chiede la restituzione del bene (immobile).

La società aderisce alla domanda di arbitrato chiedendo all’arbitro di dichiarare nullo il contratto per errata determinazione del tasso leasing, di conseguenza procedere a ricalcolare il rapporto di leasing al tasso sostitutivo BOT e di accertare l’inesistenza di un debito della società alla data di risoluzione. Infine accertare l’illegittimità della segnalazione a sofferenza in quanto la società non era, al tempo della risoluzione, inadempiente.

L’arbitro concede la CTU e fornisce al consulente nominato un quesito molto chiaro e semplice senza eccedere nelle ipotesi (come spesso accade nei tribunali).

L’aspetto più rilevante è certamente la corretta determinazione del tasso leasing.

Il CTU di fatto conferma la perizia da noi depositata in cui accerta che il tasso realmente applicato è maggiore di quello pattuito. Il richiamo normativo, alla base del corretto metodo di calcolo del tasso leasing,  in fondo è chiaro, semplice e  conosciuto da tutti in quanto contenuto nelle disposizioni di Trasparenza, Sez. 2, Cap.3 : “Per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.”

In pratica la banca ha convenuto nel contratto il tasso leasing “nominale” in luogo di quello “effettivo”, così come placidamente dichiarato dalla banca attrice.

L’altro aspetto rilevante è l’ordine di cancellazione dell’illegittima segnalazione a sofferenza.

NO INADEMPIMENTO, NO SOFFERENZA

Ricalcolando il rapporto al tasso sostitutivo è risultato chiaro che non sussisteva inadempimento della società, ovvero non era in arretrato con le rate, nel momento in cui la banca ha risolto il contratto.

Infine, la società cliente risparmierà, al lordo del prezzo che andrà a ricavare dalla vendita del bene, €80.000,00.

Scarica il lodo arbitrale: arbitrato leasing

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