Usura Bancaria, decreto ingiuntivo revocato.

Usura Bancaria nel contratto di conto corrente.

Il fideiussore, nonchè amministratore e socio unico di un’azienda fallita, riceve nel 2016 dalla banca il decreto ingiuntivo per un’esposizione di conto corrente e finanziamento chirografario. Il cliente si rivolge all’avvocato di fiducia che ci contatta per una valutazione preliminare sulla possibilità di fare opposizione.

L’analisi ha rilevato usura nel contratto di conto corrente sia sul fido ordinario che sul salvo buon fine.

Nel contratto di conto corrente, di prassi, la banca inserisce solo il tasso debitore in assenza di fido (o extrafido), il tasso debitore entro fido viene stabilito nelle aperture di credito a seguito dell’istruttoria per determinare il merito creditizio (o rating).

Questi tassi debitori devono essere tenuti al di sotto del tasso soglia usura stabilito trimestralmente dalla Banca d’Italia, qualora venisse superato la banca sta applicando tassi usurari.

Può accadere – come in questo caso – che nel contratto di conto corrente, il tasso debitore annuo in assenza di fido viene stabilito al limite della soglia usura; di conseguenza il tasso effettivo, per effetto della capitalizzazione, supera il tasso soglia.

In questo caso l’usura si definisce originaria (o pattizia).

Nella sentenza si legge:” È pertanto indubbio che, come documentalmente provato da parte opponente, che le condizioni contrattuali relative agli interessi passivi della correntista siano viziate ab origine dalla previsione di tassi usurari, ragion per la quale il contratto deve ritenersi nullo per violazione dell’art. 644 c.p., anche se in giudizio non sono stati allegati elementi relativi all’elemento soggettivo del reato.”

Scarica la sentenza: SENTENZA Trib. MI n. 4404.20 usura

 

 

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