Sofferenza bancaria e prescrizione del credito

libertà

Sofferenza bancaria e prescrizione del credito, un cliente finalmente libero.

Per molti anni un cliente è rimasto fuori dal circuito del credito a causa della segnalazione a sofferenza di un vecchio mutuo.

Dal 2002, fino all’odierna ordinanza, il cliente non era riuscito a liberarsi da una segnalazione illegittima.

L’analisi della CR storica e i documenti consegnati mi hanno convinto che la segnalazione fosse contestabile e il credito prescritto.

Decidiamo di ricorrere in tribunale proponendo causa ex art. 702-bis contestando:

  • la legittimità della segnalazione
  • la prescrizione del credito
  • il riconoscimento dei danni patiti

In merito alla legittimità della segnalazione: “Tuttavia va considerato che all’epoca le istruzioni di Banca d’Italia per la tenuta della C.R. (cfr. circolare n. 139 del 1991, 10° aggiornamento del 6/8/2008) non prevedevano l’esclusione dalla segnalazione dei crediti prescritti. Tale esclusione è stata introdotta solo con il 14° aggiornamento del 29/4/2011 (cfr cap. II, sez. 1, par. 1, in nota), di modo che solo da tale data la condotta della banca deve ritenersi illegittima. Pertanto deve ordinarsi la rettifica della segnalazione a sofferenza da tale data.”

Così si esprime il giudice nell’ordinanza in merito alla prescrizione del credito: “Risulta infatti documentalmente, dalla visura in CR prodotta sub doc. 12, che il mutuo in questione è stato segnalato a sofferenza a partire dall’ottobre 1998, per l’intero importo di euro 570.685. Il passaggio a sofferenza, in difetto di prova contraria non fornita, fa presumere l’intervenuta risoluzione del contratto o comunque la scadenza del debito, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale di 10 anni.

L’unico rammarico riguarda i danni subiti dal cliente e non riconosciuti dal giudice. Non erano state richieste grandi somme a causa dell’oggettiva difficoltà a quantificare un danno. Di certo è stato documentato una drastica riduzione del reddito e l’impossibilità di accedere al credito.

Il mancato riconoscimento di un danno almeno in via equitativa, personalmente, lo ritengo una legittimazione all’uso improprio della CR Banca d’Italia e dei SIC((Società di Informazioni Creditizie)).

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