Anatocismo e prescrizione conto corrente – Tribunale di Milano

scacco matto

Il Tribunale di Milano accerta che la società attrice è creditrice della banca e non già debitrice.

Il cliente contesta l’illegittima applicazione di:

  • anatocismo;
  • interessi ultra legali;
  • commissioni di massimo scoperto.

La banca si difende eccependo:

  • prescrizione delle rimesse solutorie;
  • l’adeguamento alla delibera CICR 09/02/2000.

Il contratto di conto corrente è del 1989 e presenta chiaramente la stipula degli usi piazza, la capitalizzazione trimestrale/annuale interessi debitori/creditori, la mancata pattuizioni di commissioni massimo scoperto.

La banca, in corso di causa, deposita delle aperture di credito – dal 2009 – che però non influiscono in modo rilevante sull’esito finale in quanto il conto corrente era, in quel momento, prossimo a tornare in positivo.

La difesa della banca è generica in quanto non dimostra le rimesse considerate solutorie a fronte di una dimostrazione dell’esistenza del fido pacifica; parimenti generica è la difesa per legittimare la capitalizzazione trimestrale successivamente all’entrata in vigore della delibera CICR 09/02/2000.

Scarica la sentenza: SENTENZA conto corrente Trib Mi

 

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