Segnalazione CRIF e Centrale Rischi: non è uno scoring, è un dato oggettivo

Aggiornato il 01 September 2026

Segnalazione CRIF e Centrale Rischi: non è uno scoring, è un dato oggettivo - C&D Solutions

Indice rapido

In sintesi: Una segnalazione negativa in Centrale Rischi o su un SIC come CRIF non nasce da un giudizio soggettivo della banca: applica soglie e regole scritte, fissate da Banca d'Italia, dalle linee guida europee EBA e dal Codice di condotta dei SIC, uguali per tutti gli intermediari.

Quando arriva una segnalazione negativa, la prima domanda è sempre la stessa: chi ha deciso, e sulla base di cosa?

Non è un giudizio della banca sulla persona

È un'idea diffusa, ma imprecisa: che una banca o un intermediario finanziario possano segnalare un cliente "a sofferenza" o comunicare un ritardo a CRIF sulla base di una valutazione discrezionale, quasi un giudizio personale sull'affidabilità di chi ha chiesto un prestito. In realtà, la segnalazione applica criteri scritti in circolari, regolamenti e codici di condotta pubblici — uguali per ogni banca, ogni finanziaria, ogni intermediario. Non è uno "scoring" fatto in casa: è la fotografia di una regola che chiunque può leggere.

Le regole vengono da un sistema a più livelli

Le norme che disciplinano una segnalazione negativa non hanno un'unica fonte, ma un sistema a cascata, dal livello internazionale a quello nazionale:

  • Comitato di Basilea — fissa da decenni gli standard internazionali di vigilanza prudenziale sul rischio di credito (Basilea II e Basilea III), da cui discende l'impianto adottato poi dall'Unione Europea.
  • Normativa europea (CRR) e linee guida EBA — l'Autorità Bancaria Europea definisce con criteri oggettivi quando un debitore è in "default": un ritardo di pagamento oltre 90 giorni superiore a determinate soglie di importo, oppure un giudizio di improbabile adempimento fondato su indicatori specifici e documentabili, mai su una valutazione libera.
  • Circolari di Banca d'Italia (139 e 272) — traducono queste regole nelle categorie della Centrale dei Rischi: sofferenza, inadempienza probabile, esposizione scaduta o sconfinante deteriorata. Ogni categoria ha un criterio, una soglia e conseguenze diverse (per esempio, solo la sofferenza obbliga la banca a un'informativa scritta al cliente), stabilite dalla circolare stessa.
  • Codice di condotta dei SIC (approvato dal Garante Privacy con provvedimento n. 163/2019) — regola allo stesso modo le segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia privati come CRIF: obbligo di un preavviso scritto di almeno 15 giorni prima che il dato diventi visibile agli altri partecipanti, e tempi precisi di conservazione a seconda del tipo di irregolarità.

La classifica ufficiale, per giorni di ritardo

Anche l'ordine di gravità tra le categorie non è un'opinione: è scritto nelle fonti citate sopra. Ecco la sequenza, dal primo ritardo alla sofferenza — dove la norma non lega una categoria a un numero di giorni preciso (succede per l'inadempienza probabile e per la sofferenza: la regola vieta esplicitamente l'automatismo "tempo trascorso = sofferenza"), lo diciamo chiaramente invece di inventare una soglia che non esiste.

GiorniCosa succedeRiferimento normativo
30 ggRitardo sotto la soglia di rilevanza in Centrale Rischi (100€ retail/500€ altro + 1%) — non ancora "deteriorato". Per il credito fondiario, da qui inizia a contare il ritardo rilevante ai fini della decadenza dal beneficio del termine.Circ. 272 BdI; Reg. UE 171/2018; art. 40 co. 2 TUB
60 gg SICSu un SIC come CRIF, il primo ritardo diventa visibile agli altri partecipanti (al primo tra tre criteri: 60 giorni dall'aggiornamento mensile, oppure 2 rate consecutive non pagate, oppure ritardo su una delle ultime 2 scadenze).Codice di condotta SIC 2019, All. 2 co. 7 lett. b
90 ggRitardo continuativo oltre 90 giorni: diventa "inadempimento persistente" in Centrale Rischi (nessuna soglia di importo) e, ai fini del capitale della banca, "Default" secondo le regole europee (qui invece contano le soglie di importo).Circ. 139 Cap. II Sez. 3 §9; art. 178 CRR; EBA/GL/2016/07
180 ggResta la stessa categoria "inadempimento persistente" — non è una nuova soglia, solo un dettaglio statistico più severo. Per il fondiario, qui si chiude la finestra utile per contare le rate in ritardo ai fini della decadenza.Circ. 272 BdI (matrice dei conti); art. 40 co. 2 TUB
non legata ai giorniRevoca del fido — sui conti con fido "a revoca" la banca può recedere liberamente, salvo patto contrario; deve comunque concedere almeno 15 giorni per restituire l'utilizzato.Art. 1845 c.c.; Circ. 139 Cap. II Sez. 2 §1.3
non legata ai giorniDecadenza dal beneficio del termine — la banca può esigere subito l'intero debito se il cliente è insolvente o ha ridotto le garanzie date (regola generale; per il fondiario vale invece la soglia dei 30-180 giorni sopra).Art. 1186 c.c.
~70-80 gg dal titolo scopertoSegnalazione CAI per assegni o carte scoperti (mai per le cambiali), dopo un preavviso di revoca e una finestra per sanare la posizione.L. 386/1990; D.M. Giustizia 458/2001
al momento dell'accertamentoProtesto — mancato pagamento di un assegno o di una cambiale, accertato con atto pubblico da un notaio o un ufficiale giudiziario.L. 77/1955 art. 1; R.D. 1736/1933
tempi variabiliIscrizioni pregiudizievoli — dopo una sentenza di condanna (ipoteca giudiziale) o un pignoramento immobiliare.Artt. 2643, 2652, 2818 c.c.; art. 555 c.p.c.
non legata ai giorni scadutiInadempienza probabile — giudizio della banca sull'improbabilità di adempimento, indipendente da eventuali rate scadute.Circ. 139 Cap. II Sez. 3 §9
non legata ai giorni scadutiSofferenza — giudizio sulla complessiva situazione finanziaria del cliente, mai un automatismo legato al solo tempo trascorso.Circ. 139 Cap. II Sez. 2 §1.5

Lo stesso principio — una soglia scritta decide la gravità, non un giudizio caso per caso — vale anche a monte, a livello internazionale: il Comitato di Basilea assegna alle esposizioni scadute o in default un peso di rischio ai fini del capitale bancario che aumenta al diminuire della percentuale di accantonamento già effettuata dalla banca (dal 150% al 100%, su soglie pubbliche espresse in punti percentuali, non su un giudizio discrezionale).

Il Codice di condotta SIC ha una sua scala di conservazione

Oltre a quando un ritardo diventa visibile (i "60 giorni SIC" della tabella), il Codice di condotta assegna anche tempi di conservazione diversi in base alla gravità: 12 mesi se il ritardo riguarda fino a due rate poi sanate, 24 mesi se supera le due rate — il doppio, perché il Codice tratta un ritardo più esteso come più serio — fino a 36 mesi (tetto massimo 60) se non viene mai sanato. Due domande diverse, stessa fonte: da non confondere.

Il dato oggettivo e lo "score" sono due cose diverse

Va distinto con chiarezza ciò che a volte viene confuso. Da un lato c'è il fatto segnalato — per esempio "rata scaduta da oltre 90 giorni" — che è un dato oggettivo, tracciato con soglie e procedure pubbliche dalle fonti sopra: verificarlo significa controllare se la regola scritta è stata applicata correttamente, non emettere un giudizio. Dall'altro lato ci sono gli indici o punteggi proprietari, come l'Indice di Affidabilità calcolato da CRIF: un modello statistico interno, con pesi e algoritmo non pubblici, che non equivale alla segnalazione stessa e non ne è la base legale.

Cosa verificare quando arriva una segnalazione

Una segnalazione — in Centrale Rischi o su CRIF — può essere legittima o viziata. Nella pratica, i punti da controllare sono sempre gli stessi, ancorati alle fonti sopra:

  • è stata rispettata la soglia di importo e di durata prevista dalla norma per quella categoria?
  • è stato inviato — e ricevuto — il preavviso scritto nei termini previsti (per il CRIF, almeno 15 giorni prima della visibilità)?
  • la categoria applicata (sofferenza, inadempienza probabile, ritardo) corrisponde davvero al criterio previsto per quella categoria?
  • sono stati rispettati i tempi massimi di conservazione del dato?

Se tutte le regole sono state rispettate, la segnalazione è legittima e va detto senza giri di parole: la verifica non è "a favore" del cliente, è una verifica neutrale sul rispetto della norma. Se una di queste regole non è stata rispettata, la segnalazione può essere contestata — sia che si tratti di Centrale Rischi, sia che si tratti di CRIF.

Una segnalazione CRIF può comparire senza preavviso?

No: il Codice di condotta dei SIC prevede che la prima segnalazione negativa diventi visibile agli altri partecipanti solo dopo almeno 15 giorni dall'invio di un preavviso scritto all'interessato. Per le persone fisiche il preavviso è dovuto già al primo ritardo.

Un ritardo di pochi giorni compare subito in Centrale Rischi?

L'importo scaduto o sconfinato è visibile alle altre banche già dal primo ciclo di rilevazione mensile. Quello che scatta specificamente oltre i 90 giorni continuativi è l'etichetta aggiuntiva di "inadempimento persistente", non la prima comparsa del dato.

Lo score CRIF è la stessa cosa della segnalazione negativa?

No. Lo score (Indice di Affidabilità CRIF) è un modello statistico proprietario, con criteri di calcolo non pubblici. La segnalazione negativa, invece, è un dato oggettivo basato su soglie e regole scritte e verificabili da chiunque.

Per quanto tempo resta visibile una segnalazione negativa su un SIC?

Dipende dal tipo di irregolarità: 12 mesi dalla regolarizzazione se il ritardo riguarda fino a due rate, 24 mesi se supera le due rate, fino a un massimo di 36 mesi (con tetto assoluto di 60 mesi) se il debito non viene mai sanato.

Un protesto può bloccare l'accesso al credito?

Non per un divieto di legge specifico sul protesto, che ha di per sé solo un effetto reputazionale legato alla pubblicazione negli elenchi delle Camere di Commercio. Ma è un dato che entra concretamente nella valutazione: CRIF stessa lo indica come una delle fonti pubbliche che confluiscono nel proprio Indice di Affidabilità Creditizia, lo score usato per stimare la probabilità di rimborso.

Una segnalazione CAI può bloccare un prestito?

Anche qui non esiste un divieto di legge sui prestiti in generale — il CAI blocca direttamente solo l'uso di assegni e carte di pagamento per 6 mesi. Ma, come spiega la stessa Banca d'Italia, gli intermediari possono tenerne conto anche quando valutano se concedere un prestito, non solo una nuova carta: la decisione resta comunque una loro valutazione autonoma, non un automatismo.

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