L’anatocismo condanna Banca Intesa per €1.200.000,00

anatocismo

 

Anatocismo, Tribunale di Milano condanna Banca Intesa a restituire € 1.200.000,00 al correntista.

Il correntista conveniva la banca avanti il Tribunale di Milano, per la restituzione di somme indebitamente versate per:

  • anatocismo
  • indeterminatezza tassi
  • spese e commissioni non pattuite

Il Tribunale meneghino accoglie le istanze proposte dal nostro studio legale e condanna la banca al pagamento di € 1.200.000,00

La stessa proponeva appello ma la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado.

La difesa della banca è articolata ma non dimostrata.

In merito all’esistenza del fido così si esprime il giudice: “nel caso di specie, la stessa difesa della convenuta ha sostenuto l’esistenza di apertura di credito, giustificando proprio in ragione di tali affidamenti la legittimità degli addebiti di commissioni di massimo scoperto […]; parimenti, l’esistenza di tali affidamenti risulta ulteriormente desumibile dagli estratti conto…”

Il fido bancario, ovvero l’apertura di credito bancario, è disciplinato dall’art. 1842 del codice civile, il quale dispone che con tale contratto la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una certa somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Il cliente ha quindi la possibilità di usare i soldi messi a disposizione nel limite del fido accordato e ripristinare in un secondo momento la disponibilità del capitale, rientrando dallo scoperto con il versamento delle somme di cui ha fatto uso e riconoscendo alla banca i dovuti interessi.

La banca contesta anche il limite dell’accordato sul fido, contestazione propedeutica alla successiva in merito alle rimesse solutorie ai fini della prescrizione: “Deve osservarsi, al riguardo, che i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto.
Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici”, cioè dalla Banca.
Vi è quindi una presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse in c/c, che può essere vinta solo con la prova del contrario da parte di chi abbia interesse ad un diversa decorrenza del termine prescrizionale, cioè appunto la Banca. “

L’esistenza del fido è stato dimostrato sin dall’atto introduttivo e mai contestato dalla banca, anzi più volte confermato dalla stessa. Il limite del fido accordato non è stato dimostrato dalla banca, di conseguenze le rimesse sono state considerate tutte ripristinatorie.

Privo di pregio anche il tentato ribaltamento dell’onere della prova sostenuto dalla banca.

Il tribunale condanna la banca anche al pagamento delle spese oltre che per anatocismo.

Sentenza: appello milano 07-2018

 

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