Anatocismo bancario, una piccola azienda si auto finanzia

anatocismo bancario

Anatocismo bancario come fonte di finanziamento per l’azienda che propone causa contro la banca.

L’aspetto interessante della presente ordinanza – ORDINANZA Tribunale Pavia nov 2018 – è ciò che non è scritto, che va oltre l’anatocismo bancario e il recuperato.

Il bisogno, per il quale siamo stati chiamati, era l’impossibilità di accedere al credito per un investimento che avrebbe portato l’azienda a crescere. Le porte del credito si sono chiuse a causa del merito creditizio negativo dell’azienda.

Una banca va a braccetto (presta denaro) con l’azienda se questa è equilibrata e produttiva, in linguaggio bancario a rischio basso di default.

Nel caso di specie non eravamo in queste condizioni a causa di scarsa attenzione agli incassi che pesavano sui flussi di cassa e sulla gestione dei fidi bancari che presentavano sovente degli sconfini. A questo si sommano ulteriori problematiche dovute ai costi di produzione dell’azienda.

Il lavoro svolto con l’impresa si è quindi sviluppato su due binari paralleli:

  1. ri-organizzazione aziendale
  2. contenzioso bancario

La ri-organizzazione si è concentrata su due aspetti:

  • normalizzazione degli incassi e dei flussi di cassa
  • ricerca di processi di lavoro efficienti e standardizzati per abbattere i costi di produzione
  • revisione dei rapporti con i fornitori per migliorare la marginalità

Dall’analisi della CR Banca d’Italia storica è risultato che l’azienda aveva chiuso un conto corrente, acceso nel 1997, che presentava una movimentazione consistente. Con l’analisi dei saldi medi abbiamo stimato che il possibile indebito, che avrebbe prodotto una causa per anatocismo, era sufficiente per coprire buona parte dell’investimento da fare.

Con la tutela che fornisce un conto corrente chiuso, da possibili segnalazioni in CR o azioni della banca, l’impresa ha scelto di procedere a citare in giudizio la banca (contumace).

La scelta di optare per una procedura ex. art 702 bis (senza la fase delle memorie istruttorie, quindi più rapida della procedura ordinaria) non è stata casuale; ma risponde un preciso bisogno dell’azienda  di  integrare in tempi brevi  il capitale necessario all’investimento anche  con il  possibile esito del contenzioso instaurato.

Dall’altro lato la scelta della procedura ex. art.702 bis è frutto della competenza dell’avv. (che si occupa esclusivamente di bancario da 14 anni) e della conoscenza degli orientamenti dei singoli tribunali.

Quando non si ha scelta, l’unica via è pensare in modo non convenzionale, nel rispetto dei valori in cui crediamo: l’azienda cliente viene prima di tutto! e non si espone a rischi intentando cause con leggerezza e incompetenza.

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